Buone notizie per gli automobilisti: le multe da autovelox elevate in viale Fulvio Testi, tra Milano, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, sono illegittime. Lo ha stabilito il giudice di pace del Tribunale di Milano. La sentenza, emessa nei giorni scorsi, apre un percorso giurisprudenziale inedito. Più volte in passato sul nostro quotidiano abbiamo evidenziato come il macchinario che controlla il limite di velocità sia diventato un incubo per i cittadini sestesi, milanesi e degli altri comuni del Nord Milano che attraversano il tratto in questione in macchina. “In un giorno per andare dal Breda al Brico ho preso due multe”, ci riferì una volta un nostro lettore. Ma se in tutti questi casi specifici i giudici erano sempre stati chiamati a pronunciarsi sulla mancata omologazione dell’apparecchiatura utilizzata per sanzionare gli eccessi di velocità, ora il quesito posto da una cittadina è andato direttamente al nocciolo della questione: l’autovelox poteva essere installato in un tratto stradale come quello di viale Fulvio Testi? La risposta è no, secondo il giudice di pace Simona Brusamolino che si è pronunciata lo scorso 18 marzo.
Tutto ha inizio nel settembre 2019 quando l’automobilista riceve dalla Prefettura di Milano due ordinanze con ingiunzione di pagamento pari a 273.50 euro dopo che i ricorsi da lei presentati contro due verbali di accertamento di infrazione erano stati rigettati. A distanza di tre mesi, nel dicembre 2019, la donna fa nuovamente ricorso. Il legale che la assiste, l’avvocato Legnani, contesta il fatto che il viale Fulvio Testi non abbia le caratteristiche di strada urbana di scorrimento. I tecnici della Prefettura di Milano dal canto loro precisano che il tratto è qualificato come “strada urbana di scorrimento” dal 2000. Successivamente nel 2003 il prefetto dell’epoca aveva autorizzato l’installazione dei dispositivi di rilevamento della velocità per contrastare il fenomeno dell’infortunistica stradale.
Secondo Palazzo Diotti l’arteria presenta “condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati”. Non è dello stesso avviso il giudice Brusamolino che ha interpretato alla lettera l’articolo 2 del Codice della Strada che recita “se la corsia riservata ai mezzi pubblici e le inserzioni semaforizzate sono citate come ‘elementi eventuali’, la presenza della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta costituiscono elementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento”. In poche parole la multa elevata alla conducente dell’auto tramite autovelox è nulla, in quanto “difetta la prova cha la rilevazione dell’infrazione sia avvenuta su una strada urbana a scorrimento” come previsto dal Codice della Strada.


