La rubrica “Pillole di diritto” torna con un nuovo appuntamento. Risponde ai vostri dubbi di natura giuridica l’avvocato Nicolas Colnaghi. Ecco di seguito la vicenda di Clara:
“Egregio avvocato, mi chiamo Clara e ho 45 anni. Con molti sacrifici e con l’aiuto dei miei famigliari sto assistendo la mia anziana madre che vive con noi ma è inferma e non più lucida come un tempo. Mia sorella ha sempre avuto la firma sul conto corrente della mamma e ne ha assunto da almeno un paio d’anni la completa gestione. Ci passa una somma mensile irrisoria, a malapena sufficiente per cibo e medicine, e rifiuta qualsiasi confronto o richiesta di chiarimento da parte mia, oltre a disinteressarsi completamente di lei. Abbiamo infine problemi nella gestione della mamma, specialmente coi medici che non accettano più la mia firma”.
Gentile Clara, il comportamento di tua sorella è sicuramente da stigmatizzare. Essere figli, soprattutto quando vi sono genitori anziani, significa assumersi anche dei doveri, in primis quelli di assistenza morale e materiale. La gestione del conto corrente, per quanto legittima da un punto di vista giuridico (avendo lei la firma sul conto), non la esime dalla diligenza e dall’impiego di quanto ivi contenuto nell’interesse del titolare, ossia vostra madre. A ciò si aggiunga che i figli hanno gli stessi diritti, quindi è corretto da parte tua esigere trasparenza e pretendere di poter essere edotta dello stato del patrimonio (salvo, ovviamente, diversa volontà di tua mamma, ma non mi sembra questo il caso). Posso suggerirti in prima battuta di consultare un legale che possa inviare a tua sorella una diffida. Potresti poi valutare la nomina di un amministratore di sostegno per tua mamma: risolverebbe i problemi di gestione del conto corrente ed i possibili rischi di dispersione del patrimonio, poiché tutte le spese devono essere rendicontate e vi sono responsabilità anche penali in caso di infedele operato. Ma sarebbe utile, ove fossero necessari consensi per trattamenti sanitari, atti dinanzi al notaio od altro poiché, in base ai poteri a lui conferiti (ed al preventivo consenso del giudice per le situazioni non ordinarie), può affiancarsi o sostituirsi al soggetto amministrato. La nomina avviene tramite istanza in tribunale, personalmente o con l’assistenza di un legale. In caso di disaccordo tra i parenti stretti, viene scelto un soggetto terzo (generalmente avvocati o commercialisti, iscritti in appositi elenchi).
Avv. Nicolas Colnaghi


