Iniziamo da oggi una collaborazione con il dottor Andrea Sarotto e la dottoressa Marta Altissimo, commercialisti, entrambi residenti a Sesto San Giovanni, titolari dello studio S.A.L.T commercialisti associati rivolto sia alle imprese che alle persone fisiche. Il loro studio di trova a Monza. Grazie alle loro conoscenze nel campo seguiremo tutte le novità future. E’ possibile fare domande precise agli esperti che risponderanno attraverso il nostro giornale. Ecco un intervento sulle novità introdotte da finanziaria nel 2021.
L’agevolazione relativa al c.d. “regime degli impatriati” di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale ai sensi dell’art. 2 del TUIR, in base al quale si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (ovvero 183 giorni o 184 in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.
Considerato che per le persone fisiche il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, un soggetto che si sia trasferito in Italia dopo il 2 luglio (dopo il 1° luglio nel caso di anno bisestile) non può essere considerato fiscalmente residente per quell’anno (circ. Agenzia delle Entrate 17/2017, Parte I; cfr. anche risposta interpello Agenzia delle Entrate 12.2.2019 n. 34).
Se il trasferimento dovesse avvenire entro il 1° luglio 2020 verrebbe soddisfatto il requisito: “della residenza per la maggior parte del periodo di imposta” (184 gg in caso di anno bisestile); se il trasferimento dovesse avvenire successivamente al 1° luglio 2020 non si potrebbe accedere all’agevolazione dal periodo di imposta 2020, ma dal periodo di imposta 2021.
Pertanto dovrà essere tempestivamente effettuata l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente.
Nel caso in cui il trasferimento avvenga entro il 1° luglio 2020, la dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata in Italia, dove andranno indicati sia i redditi percepiti in Italia sia i redditi percepiti all’estero, che sconteranno un credito di imposta pari alle imposte pagate all’estero e nel limite dell’imposta che dovrà essere corrisposta in Italia riferita al reddito estero. Nel caso in cui il trasferimento avvenga successivamente al 1° luglio 2020, la dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata nel paese estero secondo le regole ivi previste.
Determinazione dell’agevolazione
In presenza delle seguenti condizioni:
- il lavoratore non deve essere stato residente in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento;
- tale soggetto si impegna a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano (senza più quindi alcun requisito relativo all’elevata qualificazione);
i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare (con esenzione quindi del 90%) per i soggetti che trasferiscono la residenza in Campania (oltreché in Abruzzo, Molise Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia). I suddetti redditi sono imponibili al 30% per i soggetti che trasferiscono la residenza nelle altre regioni.
Durata dell’agevolazione
L’agevolazione è applicabile, in linea generale, per 5 periodi d’imposta, decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.
Inoltre, il regime di favore può trovare applicazione per ulteriori 5 periodi d’imposta, con reddito imponibile per tale periodo in misura pari al 50%, nel caso in cui (art. 16 co. 3-bis del DLgs. 147/2015):
- i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà);
- i lavoratori abbiano almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo (tale presupposto può sussistere sia prima del trasferimento in Italia, sia successivamente, a condizione che il figlio sia nato – o in affido o adottato – entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione; risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 30.1.2020).
Qualora i lavoratori abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico (anche in affido preadottivo), l’agevolazione spetta comunque per ulteriori 5 periodi d’imposta, ma il reddito è imponibile in misura pari al 10%.
Non sono stati previsti limiti di importo sull’acquisto, non viene indicato che l’immobile debba essere il primo acquistato in Italia, né che debba essere l’abitazione principale.
Con la finanziaria 2021 le disposizioni di cui al presente comma 3-bis vengono estese anche ai soggetti, che siano stati iscritti all’AIRE, che hanno trasferito la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 risultano beneficiari del regime in esame, previo versamento:
- di un importo pari al 10% del reddito prodotto in Italia, relativo al periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione aveva almeno 1 figlio minorenne o acquistato almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale;
- si un importo pari al 5% del reddito prodotto in Italia, relativo al periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione aveva almeno 3 figli minorenni o acquistato almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale.
Come fruire dell’agevolazione
Per beneficiare del regime agevolato descritto deve essere presentata una richiesta scritta al datore di lavoro.
Questa richiesta, resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, deve contenere:
- le generalità (nome, cognome e data di nascita)
- il codice fiscale
- l’indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente)
- la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo di cui si chiede l’applicazione
- l’indicazione dell’attuale residenza in Italia
- l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma della quale si chiede la fruizione
- la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente di altri incentivi.
Scaduti i cinque anni dovrà essere ripresentata al datore di lavoro la richiesta di prosecuzione dell’agevolazione, stante il possesso dei requisiti per la continuazione in misura differente (50% al posto del 10%).
Anche in caso di variazione del datore di lavoro la richiesta andrà ripresentata.
Marta Altissimo e Andrea Sarotto


