Il Tribunale civile di Milano, come riporta il Corriere della Sera, ha respinto la richiesta di MilanoSesto spa di condannare Falck spa al pagamento di tutti i costi sostenuti fino all’aprile 2016 (18,5 milioni) e dopo il giugno 2016 (65,4 milioni totali) per bonificare l’omonima area di Sesto San Giovanni. Si tratta di 1.450.000 metri quadrati, protagonista del più grande progetto di riqualificazione immobiliare ed urbanistica di Italia, e tra i maggiori in Europa, ad opera di Prelios, Intesa Sanpaolo e Bizzi&Partners Development. La X sezione civile del Tribunale di Milano per sciogliere il contenzioso tra MilanoSesto spa e Falck spa muove dal contratto di compravendita del 22 ottobre 2010 tra la venditrice Immobiliare Cascina Rubina e l’allora acquirente Sesto Immobiliare con garante Risanamento spa. “Lì- viene spiegato nella sentenza- era anche disciplinata dettagliatamente la procedura per la bonifica. Qualora l’importo per i relativi lavori fosse stato superiore o uguale a 160 milioni, sarebbe rimasto comunque a carico dell’acquirente. Mentre nel caso in cui i costi fossero stati superiori, la venditrice avrebbe corrisposto all’acquirente la somma eccedente, con il limite massimo di 40 milioni“. “Quindi-prosegue la sentenza- i costi di bonifica sostenuti dalla MilanoSesto spa hanno già trovato copertura e ristoro nell’attribuzione economica pari al corrispondente “abbassamento” (160 milioni) del prezzo d’acquisto e con eventuale integrazione, sempre a carico della venditrice, di 40 milioni aggiuntivi”. “Il principio- si osserva- per cui “chi inquina paga”, evocato dalla MilanoSesto spa, deve, secondo la logica indennitaria propria della norma in questione, avere come nesso di reciprocità un esborso sostenuto dalla parte “diligente” e da reintegrare, “. In caso contrario, secondo il Tribunale, come scrive ancora il Corriere, “si configurerebbe una sorta di sanzione penale o amministrativa pari ai costi dell’attività di bonifica, svincolata da qualsivoglia effettiva diminuzione patrimoniale in capo alla controparte. Il che esula da ogni principio giuridico, indennitario o risarcitorio. Ma anzi finirebbe per determinare un ingiustificato arricchimento a favore del soggetto risarcito”.


